In sede di opposizione a precetto assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata sulla base di un titolo esecutivo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell’obbligazione.
Nell’opposizione a precetto promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un’integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando il contenuto del titolo sia già chiaramente identificato o identificabile.
Nell’opposizione a precetto, allorché il titolo esecutivo sia un’ordinanza cautelare che impone all’opponente di eliminare dal proprio software qualsiasi ricorrenza, salvo massimo 500 righe, del codice già contenuto nel software di parte opposta, stabilendo una penale per ogni giorno di ritardo, deve ritenersi che il titolo esecutivo sia chiaro nel suo contenuto e non necessiti di ulteriore interpretazione. Pertanto, il rimedio processuale per far valere la questione se il limite massimo delle 500 righe sia erroneo o incongruo non è l’opposizione a precetto ma il reclamo avverso l’ordinanza cautelare.