In materia di illecito civile, posto in essere attraverso l’uso di internet, la determinazione del luogo di commissione del fatto illecito (c.d. “forum commissi delicti”), ai fini della individuazione del Giudice territorialmente competente a conoscere della controversia, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 120, commi 2 e 6, c.p.i. Secondo tali disposizioni l’azione deve proporsi dinanzi alla Sezione specializzata nella cui circoscrizione il convenuto ha la residenza o il domicilio ovvero i fatti sono stati commessi, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno. Sicché, ove la violazione dei diritti di proprietà industriale sia stata attuata tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale dei propri affari e, dunque, la propria sede.