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Tribunale di Firenze, 24 Febbraio 2025

La descrizione giudiziale ex art. 129 c.p.i. è uno strumento riconosciuto dall’ordinamento a tutela di diritti industriali e non anche di diritti concorrenziali

Tribunale di Firenze, 24 Febbraio 2025
La descrizione giudiziale ex art. 129 c.p.i. è uno strumento riconosciuto dall’ordinamento a tutela di diritti industriali e non anche di diritti concorrenziali

La descrizione è uno strumento riconosciuto solo a tutela di diritti industriali, dunque, per essere ammessa, bisogna avere la ragionevole certezza – non bastando una non manifesta infondatezza o una mera possibilità – della sussistenza di un diritto industriale.

La descrizione non può essere chiesta e utilizzata per andare a vedere “se” qualche illecito sia mai stato commesso, ma per comprovare “che” lo è stato, ossia per acquisire la prova di qualcosa di cui si hanno già sufficienti indizi per ritenerlo verosimile. La misura della descrizione può essere ammessa quindi quando il mezzo di prova risulti utile alla dimostrazione di una violazione di un diritto industriale, e appaia verosimile sia l’esistenza di un diritto industriale, sia la sua lesione: elementi che si tengono insieme proprio perché la funzione della misura chiesta fa sì che essa risulti inammissibile se quel diritto e quella condotta lesiva non risultino sussistenti, in termini di verosimiglianza.

La descrizione è prevista solo a tutela di diritti industriali e non anche di diritti concorrenziali.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 24/02/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro: RG 13041 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/03/2026
Massima a cura di: Leone Cei
Leone Cei

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi dal titolo “Il diritto d’autore nel settore della moda”, collabora attualmente in veste di Associate con lo Studio Legale Jacobacci Avvocati.

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