In tema di nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata ex art. 2477, comma 3, c.c., ai fini del superamento della soglia dimensionale relativa al numero di dipendenti, rilevano esclusivamente i lavoratori subordinati assunti con contratto di lavoro dipendente, in media nel periodo di riferimento. Non assumono rilevanza, a tal fine, i collaboratori autonomi, i professionisti o gli altri soggetti assoggettati a gestione separata INPS, ancorché stabilmente impiegati. Deve pertanto essere revocata la nomina d’ufficio del sindaco unico qualora, sulla base della documentazione prodotta, risulti il mancato superamento dei parametri di legge.