La concessione del provvedimento d’urgenza presuppone la coesistenza dei due noti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata e, il secondo, come il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all’esito insoddisfatto, in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
L’espressione utilizzata dall’art. 700 c.p.c. (“fondato motivo di temere che (…) il diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”) sottolinea la necessità che il giudice compia una valutazione circa la ricorrenza di un’attuale situazione di pericolo da infruttuosità per il ricorrente, nel senso che, nelle more di un giudizio a cognizione piena, egli corra il rischio che, da un momento all’altro, il proprio diritto venga irrimediabilmente compromesso e che, quindi, la tutela allo stesso accordata sia ormai inutile e infruttuosa. Il diritto che si vuol far valere deve essere minacciato da un pregiudizio che abbia la duplice caratteristica della imminenza, nel senso della sua incombente verificazione sul piano temporale (esso, cioè, non deve essersi già realizzato e non deve essere futuro, né possibile o eventuale, ma incombente e concreto), e della irreparabilità, intesa come irreversibilità della lesione del diritto assoggettato a cautela, tale da precludere definitivamente la possibilità di realizzare e soddisfare nelle forme ordinarie la situazione giuridica vantata ovvero come impossibilità o estrema difficoltà di determinare con esattezza la misura del risarcimento, ove gli effetti pregiudizievoli persistessero nel tempo. Il presupposto della imminenza del pericolo sussiste non solo quando l’evento dannoso, pur essendo stato univocamente preannunciato da una serie di elementi di fatto, non si sia ancora verificato, ma anche quando l’evento dannoso si è già verificato e le sue conseguenze dannose siano destinate a non esaurirsi, ma a protrarsi nel tempo. Il requisito della irreparabilità del pregiudizio può dirsi sussistente solo nel caso in cui sia la reintegrazione in forma specifica che il risarcimento per equivalente pecuniario non siano in grado di attuare integralmente il diritto dedotto in giudizio, a causa degli effetti dannosi medio tempore manifestatisi.
Solo la presenza di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall’attesa della sentenza definitiva nel merito può giustificare l’accoglimento del ricorso proposto in via d’urgenza, tenuto anche conto del fatto che l’emanazione di un provvedimento cautelare, considerata la riforma intervenuta in materia, ha acquisito un carattere di tendenziale stabilità in quanto idoneo a produrre effetti incidenti sulla situazione giuridica di entrambe le parti. Costituisce ius receptum quello secondo cui il periculum in mora non possa, se non in situazioni peculiari, ritenersi sussistente in re ipsa, né possa essere ravvisato in una qualsiasi violazione dei diritti del ricorrente in sé considerata, ma richiede che la lesione, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (Cass. n. 8373/2002).