Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 2409 c.c. dal Presidente del Collegio sindacale dimissionario è inammissibile per difetto di legittimazione alla denuncia.
La previsione della legittimazione a proporre la denuncia del Collegio sindacale, riferita all’organo collegiale in carica e non ai suoi singoli componenti, non consente di riconoscere alcuna legittimazione in capo ai singoli componenti del cessato organo di controllo.
La fattispecie della rinuncia del sindaco alla carica prima della scadenza è disciplinata dall’art. 2401 c.c. con la previsione del subentro ai sindaci dimissionari dei componenti supplenti e dell’onere dell’assemblea, nel caso in cui con i sindaci supplenti non sia completa la compagine del collegio sindacale, di convocare immediatamente l’assemblea per l’integrazione dell’organo di controllo, senza possibilità di “prorogatio” dei membri dimissionari, prevista dall’ordinamento, dopo la riforma del diritto societario del 2003, all’art. 2400 comma 1 c.c. solo nell’ipotesi specifica della scadenza del termine.