Ciò che va valutato ai fini della tutela industrialistica delle privative non titolate non è tanto e solo il contenuto intrinseco strettamente tecnico delle informazioni in questione, quanto piuttosto il fatto che si tratti di informazioni che, nella loro precisa configurazione, non siano, in primo luogo, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore, abbiano, in secondo luogo, un valore economico ed, infine, siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle riservate.
Il requisito della “novità” associato ai segreti industriali non va inteso in senso assoluto, alla stregua di quanto prescritto per l’operatività della tutela brevettuale, ma nel senso che deve trattarsi di informazioni generalmente non facilmente accessibili o reperibili; ai fini di una siffatta valutazione non è, pertanto, necessario indagare la novità del singolo dato tecnico, contenuto nelle informazioni, rispetto al settore di riferimento, ma piuttosto la novità dell’insieme delle informazioni non facilmente accessibili, considerate nella loro unitarietà.
Il requisito del valore economico può dirsi, invece, sussistente qualora vi sia il possesso non di una singola informazione, frammentariamente considerata, ma di un insieme quantitativamente rilevante di informazioni, la cui formazione, proprio perché ha richiesto un notevole dispendio di tempo e risorse, ha conferito al competitor un indubbio vantaggio, in termini di tempo, di risorse umane ed economiche.
In relazione al requisito della segretezza, le informazioni segrete ex art. 98 c.p.i. non esauriscono l’ambito di tutela delle informazioni riservate in ambito industriale, in quanto anche un complesso di informazioni aziendali, non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale, perché privo dei requisiti prescritti ex lege, potrà comunque essere tutelato, attraverso la disciplina della concorrenza sleale, contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c., nei confronti della scorretta acquisizione di informazioni riservate, ove quest’ultime costituiscano un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati, capace sia di arricchire la conoscenza del concorrente sia capace di fornirgli un vantaggio in termini competitivi.