Dopo l’entrata in vigore del Codice del terzo settore, un ente che non ha inteso “trasformarsi” in associazione nonostante la facoltà in tal senso concessa dall’art. 43 c.t.s., in base a quanto previsto dall’art. 42 c.t.s, quale società di mutuo soccorso continua ad essere disciplinato dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto da tale legge, si applicano le norme del Codice civile in materia di società di capitali e ciò anche in forza del richiamo attuato dal secondo comma dell’art. 3 c.t.s. Per colmare i vuoti normativi, non è alla disciplina delle associazioni e fondazioni che bisogna fare riferimento, bensì alla disciplina che il Codice civile dedica alle società e, quanto al profilo specifico relativo alla composizione del collegio sindacale, all’unica norma che affronta questo tema, ossia l’art. 2397 c.c., senza che ciò comporti alcuna assimilazione delle società in esame alle società cooperative, che a loro volta attingono alla medesima disciplina. Sia l’art. 2397 c.c. sia, per le società a responsabilità limitata, l’art. 2477 c.c. il cui comma 4 richiama l’art 2397 c.c., prevedono che i membri dell’organo di controllo devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche; entrambi gli articoli sono norme non derogabili.