L’art. 2358 cc è applicabile alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma. L’art. 2519, comma 1°, c.c. prevede, infatti, che le disposizioni che disciplinano le società per azioni, “per (tutto) quanto non previsto” nel corrispondente titolo, si applicano, ove “compatibili”, alle cooperative, anche se si tratta di società, come quelle che esercitano l’attività bancaria (art. 28, comma 1, TUB), regolate da leggi speciali (art. 2520, comma 1°, c.c.). Ed invero, l’art. 2358 cc, volto alla tutela dell’integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell’effettività del suo patrimonio, è compatibile tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni “quanto, e a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale e può, comunque, svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata la protezione dell’integrità del capitale sociale e della relativa effettività (cfr. gli artt. 70 e 80, commi 1 e 6, TUB e l’art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 180/2015)”. Le banche popolari, infatti pur se assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre (come esplicitamente confermato dall’art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni, il che non rileva solo sul piano definitorio, ma ha invece precisi riflessi anche in termini di disciplina, nel senso che non è consentito sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche riguardino, con la conseguenza che, in mancanza di un’esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in funzione dell’acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono senz’altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società cooperativa per azioni in quanto compatibili con l’attività imprenditoriale (specie se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
Ciò posto, l’art. 2358 c.c., nel testo in vigore (introdotto dal d.lgs. n. 142/2008, in attuazione della direttiva 2006/68/CE), lì dove prevede che “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti … per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste” dallo stesso “articolo”, vieta il compimento di operazioni di assistenza finanziaria funzionali all’acquisto delle azioni proprie della società mutuante (salvo che non sussistano le condizioni legittimanti stabilite dalla stessa e che venga adottato il procedimento ivi previsto) e detta una norma imperativa di grado elevato, la cui violazione comporta, a norma dell’art. 1418, comma 1°, c.c., la nullità del contratto di finanziamento. Infatti, si tratta di un divieto di fonte legale a presidio di interessi generali, quali indubbiamente sono quelli dei terzi (e dei creditori) all’integrità patrimoniale della società, di talché l’operazione realizzata in violazione dell’art. 2358 dà luogo all’inosservanza di una norma imperativa di grado elevato, dovendosi, quindi, confermare anche alla luce del nuovo testo dell’art. 2358 cc l’orientamento tradizionale per cui il mancato rispetto del divieto, ove difettino le condizioni stabilite dalla legge, produce la nullità, ex art. 1418 cod. civ., dell’operazione di assistenza finanziaria nel suo complesso. Pertanto, essendo il divieto di cui all’art. 2358 finalizzato a impedire quei prestiti che siano preordinati all’acquisto di azioni proprie, la sanzione della nullità si propaga anche al contratto di acquisto delle azioni, alla specifica condizione che sia individuabile il collegamento funzionale tra l’acquisto delle azioni e la erogazione del finanziamento.
Affinchè la violazione di detta norma, che prevede obblighi comportamentali aventi come destinatari gli organi sociali, produca effetti non solo in ambito “endosocietario” ma anche la nullità negoziale nel rapporto tra Banca e cliente non basta che vi sia stato un autonomo utilizzo da parte del cliente di un finanziamento per l’acquisto azionario, ma necessita che vi sia per l’ appunto un collegamento tra negozi tale da realizzare attraverso detto collegamento il perseguimento di uno specifico comune interesse ovvero quello di acquisto finanziato dalla Banca delle azioni proprie della stessa con ciò integrandosi sul piano negoziale la violazione della norma imperativa di cui all’art 2358 cc.. Necessita insomma che vi sia la prova che l’assetto di interessi che i contraenti hanno perseguito con i negozi collegati fosse per l’appunto quello di conseguire gli acquisti finanziati vietati dalla normativa imperativa de qua, non essendo sufficiente che in autonomia e senza averlo preventivamente concordato, il cliente che abbia ottenuto un finanziamento abbia deciso da sé l’impiego della somma.