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Tribunale di Catania, 16 Febbraio 2024, n. 899/2024

Clausola compromissoria e competenza del giudice ordinario per l’emissione di decreto ingiuntivo

Tribunale di Catania, 16 Febbraio 2024, n. 899/2024
Clausola compromissoria e competenza del giudice ordinario per l’emissione di decreto ingiuntivo

Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l’esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all’arbitro unico, secondo i casi.

Poiché l’eccezione di arbitrato non è rilevabile d’ufficio e l’improponibilità della domanda in conseguenza di una clausola compromissoria è subordinata all’eccezione di parte, la presenza di una clausola compromissoria non osta alla proposizione della domanda monitoria, ferma restando la facoltà della parte intimata di sollevare la relativa eccezione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 16/02/2024
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Fabio Salvatore Mangano
Registro: RG 12937 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 13/11/2025
Massima a cura di: Monica Laforgia
Monica Laforgia

Avvocato in Bologna - Studio Legale Associato Demuro Russo

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