Legittimato a chiedere la descrizione è il titolare di un qualsiasi diritto di proprietà industriale, titolato o meno, nei confronti di produttori di beni che si presumono in violazione del diritto di privativa e di chiunque commercializzi o utilizzi i beni che si presumono in violazione del diritto di privativa.
L’art. 72, lett. c), l.d.a. attribuisce al produttore fonografico il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione totale o parziale di un fonogramma, ossia di un brano musicale che sia stato registrato e messo in commercio da una casa discografica.
L’art. 73 l.d.a. prevede il diritto di credito che, in un momento successivo alla pubblicazione del fonogramma, residua per legge in capo al produttore a fronte dell’esigenza di impedire che diritti esclusivi dell’artista e dello stesso produttore fonografico possano ostacolare la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle opere dell’ingegno contenute nei fonogrammi ed oggetto delle performance artistiche.
Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro di fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasioni di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.