Ai fini della competenza territoriale ex art. 120, co. 6 c.p.c., il concetto di “forum commissi delicti” va inteso – secondo un’interpretazione sistematica in considerazione di altre norme (art. 20 c.p.c. e art. 7 Reg. CE 1215/2012) – sino a comprendere il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio ed al luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, dovendosi in ogni caso “conservare una ragione d’essere al criterio di deroga della competenza in modo tale che il luogo così individuato presenti un effettivo collegamento particolarmente stretto con la controversia, che ne giustifichi l’incardinamento presso un foro diverso da quello dettato dalle regole generali”.
In una causa di contraffazione, la legittimazione passiva spetta a tutti i contraffattori tra cui il produttore dei beni contraffatti, ma anche a tutti i soggetti che hanno partecipato, nelle varie fasi, alla loro commercializzazione, importazione, pubblicizzazione.
La concorrenza sleale per appropriazione di pregi dei prodotti altrui ricorre esclusivamente quanto un imprenditore, che in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti ai prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori