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Tribunale di Milano, 18 Ottobre 2024

Della invalidità del trasferimento della sede sociale all’estero in carenza del procedimento di trasformazione transfrontaliera e internazionale

Tribunale di Milano, 18 Ottobre 2024
Della invalidità del trasferimento della sede sociale all’estero in carenza del procedimento di trasformazione transfrontaliera e internazionale

L’art. 2510 bis c.c. sancisce il principio per cui il trasferimento all’estero della sede statutaria comporta una operazione di trasformazione transfrontaliera e internazionale (come è da ritenere quella di trasferimento della sede in Egitto, paese non UE); l’operazione di trasformazione va attuata seguendo il procedimento stabilito dal D.lgs 19/2023, artt. 6 segg cui fa seguito la pubblicità di cui all’art. 14; in particolare l’art 14 D lgs 19/2023 dispone che per la società sottoposta a trasformazione transfrontaliera la decisione di trasformazione è depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società entro trenta giorni dall’attestazione di espletamento del controllo di legalità; questo articolo si applica anche alle operazioni internazionali, tra cui le trasformazioni internazionali, in virtù del disposto dell’art 4 comma 2 del D Lgs 19/2023. Non è dunque consentito il trasferimento della sede all’estero senza un procedimento di trasformazione.

Data Sentenza: 18/10/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Amina Simonetti
Registro: RVG 6482 / 2024
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Data: 15/11/2025
Massima a cura di: ALINASAMARDINA
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