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Tribunale di Milano, 28 Novembre 2024

Della gestione in prorogatio degli amministratori ex art. 2486 c.c. a seguito del rifiuto dell’incarico da parte del liquidatore: regola ed eccezione

Tribunale di Milano, 28 Novembre 2024
Della gestione in prorogatio degli amministratori ex art. 2486 c.c. a seguito del rifiuto dell’incarico da parte del liquidatore: regola ed eccezione

Una volta nominato il liquidatore ex art. 2487 c.c. e acquisita la sua relazione che dà conto delle ragioni per cui non intende accettare l’incarico, consistente nella mancanza di attivo a disposizione per sostenere la fase di liquidazione e nella indisponibilità dei soci a fornirlo, non si procede alla nomina di altro professionista in quanto si ritiene che ragionevolmente anche un secondo incaricato esprimerebbe le medesime valutazioni. La società resta gestita in prorogatio dall’amministratore in carica tenuto ad agire con i limiti di cui all’art. 2486 c.c. Tuttavia, nel peculiare caso in cui un socio si renda disponibile ad assumere l’incarico di liquidatore, occorre procedere con l’affidamento dell’incarico di liquidatore con i poteri di legge ex art. 2489 c.c.. Qualora più di un socio si dichiari disponibile ad assumere l’incarico, esso va conferito al socio che si distingua per comprovata professionalità e correttezza nell’agire.

Data Sentenza: 28/11/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro: RVG 2133 / 2024
Allegato:
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Data: 15/11/2025
Massima a cura di: ALINASAMARDINA
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