Ricerca Sentenze
Tribunale di Milano, 3 Dicembre 2024

Sul sequestro giudiziario di cambiali

Tribunale di Milano, 3 Dicembre 2024
Sul sequestro giudiziario di cambiali

Come noto, l’art. 670, n. 1, c.p.c. prevede che il giudice possa autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea. Il primo presupposto — ossia l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso della cosa — richiede un contrasto attuale e palese fra le parti, che presenti caratteri oggettivi, seri e concreti e non meramente soggettivi.  Tale requisito deve  essere inteso nell’accezione più ampia, atteso che, per parametrarsi ad esso, non deve farsi riferimento solamente alle azioni classiche a tutela della proprietà o del possesso (quali ad es. quelle di cui agli artt. 948 e 1140 c.c.),  ma anche alle ipotesi in cui venga fatto valere c.d. jus ad rem, ovvero quelle liti in cui non si fa valere un diritto di proprietà o il possesso  in senso stretto, ma si controverte della proprietà quale conseguenza di una decisione su un rapporto di natura obbligatoria (nel caso di specie il sequestro ha avuto ad oggetto le cambiali non ancora portate all’incasso e rilasciate per il pagamento di una parte del corrispettivo nell’ambito di un contratto di cessione d’azienda, a fronte della sopravvenuta conoscenza da parte del cessionario dell’assenza di titoli abilitativi all’esercizio dell’attività relativa all’azienda ceduta e conseguente richiesta di riduzione del prezzo e risarcimento dal danno ovvero, successivamente, di risoluzione del contratto di cessione d’azienda).

Il secondo presupposto richiesto dall’art. 670, n. 1, c.p.c. è rappresentato dall’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione dei beni oggetto della richiesta cautelare, da valutarsi in relazione alla natura specifica dei beni stessi. La concessione del sequestro può risultare giustificata anche dalla sola possibilità di una modificazione della situazione di fatto, indipendentemente dal rischio di sottrazione o distruzione del bene. Nel caso del sequestro di cambiali, tale opportunità è ravvisabile nella loro agevole circolazione e, al contempo, nella loro difficile recuperabilità una volta messe in circolo

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 03/12/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fascilla
Registro: RG 18394 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/11/2025
Massima a cura di: Michele Rossi
Michele Rossi

Dottore di ricerca (Università di Bologna) e Avvocato in Bologna - Studio Legale Associato Demuro Russo

Mostra tutto
logo