L’approvazione del bilancio finale di liquidazione può avvenire, alternativamente: a) con la mancata proposizione da parte dei soci del reclamo avverso tale bilancio entro novanta giorni dall’iscrizione del deposito del medesimo nel registro delle imprese (c.d. approvazione tacita); b) con sentenza dell’autorità giudiziaria, a seguito della proposizione dei reclami e del rigetto delle doglianze dei singoli soci (c.d. approvazione giudiziale); c) con il rilascio, da parte dei singoli soci, della quietanza senza riserve all’atto del pagamento della quota di riparto (c.d. approvazione implicita); d) con deliberazione unanime dei soci di approvazione espressa (c.d. approvazione espressa).