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Tribunale di Catanzaro, 27 Gennaio 2025, n. 150/2025

Estensione della garanzia fideiussoria alla penale da rischio: necessaria un’espressa previsione contrattuale

Tribunale di Catanzaro, 27 Gennaio 2025, n. 150/2025
Estensione della garanzia fideiussoria alla penale da rischio: necessaria un’espressa previsione contrattuale

La garanzia fideiussoria è obbligazione accessoria che copre soltanto il debito principale puntualmente menzionato; l’estensione a prestazioni ulteriori, quali la penale pattuita per il c.d. rischio fideiussorio, non discende né dalla funzione protettiva della fideiussione né da generiche affinità causali, ma richiede un’espressa previsione contrattuale univoca. L’interpretazione delle clausole, guidata dal criterio sistematico dell’art. 1363 c.c., impone di leggere unitariamente il testo negoziale: se la penale figura in una disposizione autonoma, strutturata come sanzione connessa al ritardo o all’inadempimento dell’obbligo di liberare il fideiussore, essa rimane estranea al perimetro della garanzia salvo un richiamo testuale preciso. In difetto di tale richiamo, la responsabilità per la penale resta personale del debitore principale, mentre l’obbligazione del garante si limita al debito originario o alle somme tassativamente indicate. Il creditore non può quindi pretendere dal fideiussore il pagamento della penale né rivalersi su di lui per il relativo importo. Un’eventuale clausola ambigua non legittima l’aggravamento della posizione del fideiussore, dovendosi privilegiare l’interpretazione meno onerosa conforme al principio di determinatezza dell’oggetto dell’obbligazione.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 27/01/2025
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Alessandra Petrolo
Registro: RG 1998 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 07/06/2025
Massima a cura di: Andrea Chiloiro
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