La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il presupposto per esaminare la domanda ex art. 96 c.p.c. è la totale soccombenza della parte nei cui confronti la norma deve essere applicata.
La responsabilità aggravata ex art. 96, co. 2 c.p.c. non sussiste qualora, pur essendo stato dichiarato nullo dall’EPO il brevetto in base al quale era stato emanato ed eseguito un provvedimento cautelare, il medesimo brevetto era stato giudicato valido nell’ambito di consulenze tecniche svoltesi in altri procedimenti nazionali ed esteri.