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Tribunale di Venezia, 21 Gennaio 2025, n. 313/2025

Le limitazioni all’uso disgiunto del marchio da parte dei contitolari del diritto

Tribunale di Venezia, 21 Gennaio 2025, n. 313/2025
Le limitazioni all’uso disgiunto del marchio da parte dei contitolari del diritto

Con riferimento all’uso disgiunto del marchio da parte dei contitolari del diritto, l’art. 1102 c.c. non è pienamente compatibile con la disciplina dei marchi e tale condizione può essere superata tenendo conto sia della disciplina in materia di comunione che delle funzioni proprie del marchio, dalle quali discendono delle limitazioni consistenti, rispettivamente, nel divieto di alterazione della destinazione del segno e di uso decettivo dello stesso; ogni comproprietario ha quindi diritto di utilizzare il segno distintivo anche senza un’esplicita autorizzazione degli altri contitolari e disgiuntamente da essi, purché tale utilizzazione avvenga in modo da evitare che i prodotti o servizi contraddistinti dal medesimo marchio  abbiano differenze qualitative rilevanti o siano impiegati per contrassegnare prodotti o servizi diversi

La comunicazione tardiva all’UIBM dell’atto introduttivo, ai sensi dell’art. 122, co. 6 c.p.i., avvenuta oltre i termini assegnati dal collegio e dal giudice istruttore è irrilevante, poiché, in assenza di espressa previsione di legge ex art. 152 c.p.c., a tali termini non può essere attribuita natura perentoria.

Non contrasta con l’orientamento giurisprudenziale, per cui il potere del giudice di richiedere d’ufficio informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 c.p.c. non può sostituire l’onere probatorio incombente sulla parte, la richiesta del Tribunale diretta all’UIBM circa l’esito delle domande di registrazione dei marchi della convenuta, poiché tale principio non si applica quando occorre verificare la sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 120, co. 1 c.p.i., e la necessità di sospendere il giudizio, tutti aspetti che il giudice deve accertare d’ufficio; l’operatività di detto principio è quindi limitata alle ipotesi in cui si tratti di verificare la sussistenza o meno di circostanze per le quali vale l’onere di allegazione e di prova

La registrazione di un marchio è ritenuta in mala fede ogni qual volta chi chiede la registrazione intende pregiudicare, in modo non conforme alle pratiche leali, gli interessi di terzi, impedendo loro di continuare ad utilizzare il segno distintivo o di entrare nel mercato o ancora creando intralci alla registrazione del segno

Data Sentenza: 21/01/2025
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Fabio Doro
Registro: RG 12515 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/03/2026
Massima a cura di: Davide Gai
Davide Gai

Laureato con lode all’Università di Torino nel 2023 con una tesi sulla tutela della forma del prodotto industriale, ha svolto la pratica forense presso uno noto studio torinese specializzato in diritto industriale. Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Torino. Ha conseguito il titolo di avvocato nel 2025 ed attualmente collabora con lo Studio legale Gianni & Origoni (Proprietà Intellettuale, TMT e Cybersecurity).

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