In tema di contributo ambientale CONAI, l’autoproduttore/utilizzatore è tenuto a dimostrare l’invio puntuale e documentato dei moduli 6.4 ai propri fornitori, nonché la corretta compilazione dei moduli 6.5 ai fini dell’esenzione per plafond. L’omessa prova dell’invio e della ricezione dei moduli giustifica il recupero del contributo da parte del Consorzio, anche mediante decreto ingiuntivo, con applicazione di sanzioni e interessi, trattandosi di obbligazione soggetta a prescrizione decennale. Non integra duplicazione di pagamento la coesistenza di un credito del fornitore per cessioni assoggettate a contributo e di un credito del CONAI per rettifica derivante da dichiarazioni errate dell’autoproduttore.