Nel caso di decisione assunta dall’organo amministrativo in violazione dei limiti posti dall’art. 2479, 2° comma, n. 5, c.c., ciò che si verifica non è tanto l’invalidità dell’atto concluso in assenza della delibera assembleare, bensì un’ipotesi di eccedenza dei poteri rappresentativi potenzialmente idonea a dare luogo all’ inefficacia ed all’opponibilità dell’atto medesimo ai terzi contraenti. Unico soggetto legittimato ad eccepire la violazione dei limiti legali ai poteri di rappresentanza è dunque la società, alla quale deve correlativamente essere riconosciuto il potere di assumere “ex tunc” gli effetti dell’atto, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell’amministratore. Ne consegue il difetto di legittimazione ad agire in capo al singolo socio che intenda ottenere il sequestro dei beni oggetto dell’operazione negoziale viziata, posto che il socio riveste, rispetto a tale negozio, la posizione di terzo e non può dunque far valere la violazione dei limiti legali ai poteri di rappresentanza riservata esclusivamente alla società.