In una controversia avente ad oggetto il pagamento del residuo prezzo di cessione di quote di una società originariamente in nome collettivo, poi trasformata in società a responsabilità limitata, non sussiste la competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa, ma quella del Tribunale ordinario territorialmente competente. La trasformazione della società in capitale sociale avvenuta successivamente al perfezionamento del contratto non rileva ai fini della determinazione della competenza, la quale si fonda sul momento della proposizione della domanda e sulla natura originaria della società ceduta.