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Tribunale di Venezia, 14 Maggio 2025, n. 1431/2025

Sulla competenza del Giudice cautelare

Tribunale di Venezia, 14 Maggio 2025, n. 1431/2025
Sulla competenza del Giudice cautelare

Il giudice che ha emesso il sequestro conservativo non è competente a dirimere le controversie insorte tra le parti in merito all’interpretazione della statuizione di condanna contenuta nel provvedimento che conclude il giudizio di merito rispetto al quale il sequestro conservativo è strumentale. Tale competenza non può ritenersi sussistente nemmeno ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c., giacché, a ben vedere, non si tratta della fissazione delle modalità di attuazione del sequestro conservativo ma si tratterebbe di specificare il contenuto del provvedimento di merito, su cui il giudice della cautela non può in alcun modo incidere. L’ordinamento prevede specifici rimedi volti a dirimere le incertezze in merito alla portata del provvedimento di merito sia esso una sentenza sia esso un lodo arbitrale, quali la correzione dell’errore materiale, l’impugnazione e l’opposizione all’esecuzione. Il giudice che ha emesso il sequestro conservativo non dispone nemmeno del potere di impedire la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, neppure in attesa dell’exequatur del lodo arbitrale, poiché in questo caso o il creditore chiede l’exequatur entro sessanta giorni dalla proponibilità della domanda o il sequestro diventa inefficace (art. 156- bis disp. att. c.p.c.), fermo restando poi che a seguito dell’ottenimento dell’exequatur il sequestro si converte automaticamente in pignoramento ex art. 686 c.p.c. e il creditore dovrà eseguire infine le formalità di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c..

Data Sentenza: 14/05/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Doro
Registro: RG 17952 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 14/12/2025
Massima a cura di: Umberto Ricciardelli
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