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Tribunale di Venezia, 26 Giugno 2025, n. 3271/2025

Cessione di azienda: sorte dei debiti e relativa contabilizzazione

Tribunale di Venezia, 26 Giugno 2025, n. 3271/2025
Cessione di azienda: sorte dei debiti e relativa contabilizzazione

La disciplina dell’art. 2560 c.c. prevede al comma 1 che l’alienante l’azienda non è liberato dei debiti della stessa se non risulta che i debitori vi hanno consentito; e il comma 2 prevede che l’acquirente subentra in essi se risultano dai libri contabili. Si tratta di un regime ineludibile e certamente non derogabile per fatti dell’alienante e del cessionario. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 2560 c.c., parte cedente non è liberata dai debiti e deve dunque inserirli a bilancio (ove essa sia una società), e pagarli. Il paragrafo 73 contenuto nel principio contabile n. 19 riferito ai debiti, che stabilisce che “la società elimina del tutto o in parte il debito dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita” può avere applicazione solo quando l’obbligazione sia trasferita in senso proprio, e la cedente se ne sia realmente liberata, e non quando si compia un negozio che pur comportando l’avvento di un nuovo debitore non liberi il soggetto originario. I principi OIC infatti non formano legge, ma dettano le regole contabili che traducono il portato della legge.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 26/06/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro: RG 4302 / 2022
Allegato:
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Data: 16/02/2026
Massima a cura di: ALINASAMARDINA
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