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Tribunale di Firenze, 3 Giugno 2025, n. 1883/2025

Improcedibilità dell’azione ex art. 2497 c.c. contro la controllante in liquidazione giudiziale

Tribunale di Firenze, 3 Giugno 2025, n. 1883/2025
Improcedibilità dell’azione ex art. 2497 c.c. contro la controllante in liquidazione giudiziale

Dopo l’apertura della liquidazione giudiziale della società [controllante] convenuta, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2497 c.c. [proposta dalla curatela della società controllata] va fatta valere in sede concorsuale, con l’insinuazione al passivo, perché costituisce una pretesa economica nei confronti della procedura; l’azione riassunta in sede ordinaria nei confronti della curatela è improcedibile ai sensi dell’art. 151 CCII.

La prosecuzione delle cause dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, prevista dall’art. 143 CCII, è ammissibile anche quando la procedura riguarda il convenuto, purché l’oggetto del giudizio non involga l’accertamento di un diritto da cui discende una pretesa economica a carico della massa. In quest’ultimo caso prevale l’art. 151 CCII, per il quale ogni credito e ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, va accertato secondo le norme del procedimento di accertamento del passivo.

L’art. 151 CCII ha portata generale e si applica anche oltre i casi in cui, per la preesistenza di un titolo non più discutibile, è possibile l’accertamento sommario tipico della fase di ammissione o esclusione dallo stato passivo, perché la norma rinvia a tutte le forme di accertamento stabilite dal capo III del titolo V del codice, compresa quella che segue all’eventuale opposizione allo stato passivo, che dà origine a un procedimento contenzioso a cognizione piena.

Il discrimine tra l’accertamento eseguibile dal giudice ordinario e quello riservato alla sede concorsuale è dato dal collegamento funzionale indefettibile dell’accertamento a una pretesa economica avanzata contro la massa, utilmente tutelabile soltanto mediante una pronuncia di condanna, e prescinde dalla distinzione tra domande (e pronunce) di accertamento o di condanna.

Resta di competenza del giudice ordinario, anche dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, la domanda di accertamento o costitutiva proposta come domanda separata, rispetto alla quale l’attore vanta un interesse autonomo. È invece attratta nella sede concorsuale la domanda di accertamento [della responsabilità del convenuto] che costituisce il presupposto necessario della domanda di condanna al risarcimento, perché una pronuncia meramente accertativa resa in sede ordinaria non soddisferebbe alcun interesse dell’attore, neppure in caso di ritorno in bonis della società convenuta, e l’unico effetto di giudicato può derivare dall’accertamento compiuto nell’opposizione allo stato passivo.

Quando il credito [risarcitorio] è già stato insinuato nel passivo della liquidazione giudiziale del convenuto, la prosecuzione del relativo accertamento anche in sede ordinaria costituisce un inammissibile bis in idem, precluso dall’art. 151 CCII.

Data Sentenza: 03/06/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro: RG 12926 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 03/01/2026
Massima a cura di: Andrea Bertini
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