In caso di revoca con contestuale sostituzione dell’organo amministrativo, la nomina del nuovo amministratore è immediatamente efficace, mentre l’iscrizione nel Registro delle Imprese rileva ai soli fini dell’opponibilità ai terzi; l’art. 120bis, co. 4, CCII non deroga a tale regola, limitandosi a precisare la retroattività degli effetti dell’eventuale rigetto della domanda di omologa.
Nel procedimento ex art. 120bis, co. 4, CCII, promosso dal nuovo amministratore per la ratifica della delibera assembleare di revoca per giusta causa del precedente, non ricorre un conflitto immanente tale da imporre la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c.; la società può quindi stare in giudizio in persona dell’amministratore di nuova nomina.
Ai fini dell’art. 120bis, co. 4, CCII, la “giusta causa” di revoca si ricava dall’art. 2259 c.c. e comprende qualsiasi condotta dell’amministratore che, violando i doveri di diligenza e correttezza, mini il pactum fiduciae ed elida l’affidamento riposto dai soci al momento della nomina, ovvero ostacoli – anche solo rendendolo meno agevole – il perseguimento dell’oggetto sociale; tale nozione è distinta tanto dal mero inadempimento quanto dalle “gravi irregolarità” di cui all’art. 2409 c.c.
La decisione di accedere a una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza ai sensi dell’art. 120bis CCII spetta esclusivamente all’organo amministrativo e, per espressa previsione di legge, non costituisce di per sé giusta causa di revoca; restano tuttavia fermi i doveri degli amministratori, ai sensi dell’art. 120bis, co. 3, CCII di informare i soci dell’avvenuta decisione e di riferire periodicamente sul relativo andamento.