La procedura di vendita prevista dall’art. 24 d.lgs. 175/2016 TUSPP si inserisce nel quadro di una serie di interventi normativi regolatori del mercato, volti a tutelare la concorrenza attraverso un processo di dismissione delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica “non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”, come sancito dall’art. 4, comma 1 TUSPP. Per dare attuazione al programma di dismissione, l’art. 24, comma 2 TUSPP ne disciplina le modalità ed il procedimento, stabilendo che “entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”. La ricognizione delle partecipazioni non utili al perseguimento dei propri fini istituzionali, atto prodromico alla procedura di dismissione, doveva concludersi entro il 30 settembre del 2017. Il comma 4 dell’art. 24, infine, indicava in un anno dalla ricognizione il termine concesso alle amministrazioni per la cessione della partecipazione, termine poi successivamente prorogato fino al 31.12.2022 per i casi di partecipazioni “favorevoli”.
L’art. 24, comma 5 TUSPP prevede che “In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile.”. E’ certo che la disposizione manifesta la volontà del legislatore di indurre l’amministrazione a dismettere le partecipazioni estranee ai fini istituzionali tramite termini stretti presidiati da sanzione nel caso in cui non si provveda alla procedura di ricognizione e alla successiva fase di alienazione delle partecipazioni. E non vi è dubbio che una sanzione è costituita dalla perdita da parte della pubblica amministrazione della possibilità di esercitare i diritti sociali. L’inciso “…e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione…” cui all’art. 24, comma 5 TUSPP, altro non può significare se non che, scaduto il termine di un anno, permanga sempre in capo all’amministrazione il potere di alienare la partecipazione. Si tratta di una disposizione che non si può prestare ad una differente interpretazione, se non omettendone o stravolgendone il significato. La modalità di liquidazione della partecipazione secondo il modello procedimentale previsto dall’art. 2437 quater c.c. presuppone la manifestazione di volontà in tal senso della pubblica amministrazione, e la disposizione cui all’art. 24 d.lgs. 175/2016 TUSPP, lungi dall’introdurre una ipotesi di scioglimento automatico ex lege, integria invece una ipotesi speciale di recesso del socio rispetto alle ipotesi previste dal codice civile.