In caso di contestazione del valore delle azioni ex art. 2437 ter, ultimo comma, c.c., si apre un procedimento di volontaria giurisdizione. Tale procedimento, da attivarsi a cura della parte più diligente, prevede la nomina come valutatore di un soggetto terzo, il quale, tuttavia, non riveste la qualità di ausiliario del giudice, stante la natura non contenziosa del procedimento.
La procedura di contestazione del valore delle azioni ai fini del recesso ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2437 ter c.c., può essere effettuata anche in caso di liquidazione del valore delle azioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 5, d. lgs. 175/2016.
Le spese e i compensi dell’esperto possono essere poste in capo alle parti in solido tra loro con il provvedimento di nomina.