La denuncia al Tribunale di gravi irregolarità ex art. 2409 cod. civ. è esperibile nei confronti dei liquidatori e nell’ambito della fase di liquidazione della società. Si è ormai da tempo chiarito, infatti, che la liquidazione rappresenta una semplice fase dell’attività di impresa esercitata dalla società, nell’ambito della quale i liquidatori, pur essendo chiamati al compito di conservare il patrimonio sociale in vista della sua trasformazione in denaro, sono investiti di tutti i poteri e responsabilità normalmente attribuiti agli amministratori
Non può ritenersi che nei confronti dei liquidatori il rimedio di cui all’art. 2409 cod. civ. sia sostituito dal diverso rimedio della revoca giudiziale per giusta causa ex art. 2487, ultimo comma, cod. civ.: difatti, l’alternatività dei due rimedi è sconfessata dallo stesso legislatore, posto che gli amministratori, per espressa previsione normativa, in caso di “gravi irregolarità nella gestione” sono senz’altro sottoposti sia al rimedio della revoca giudiziale ex art. 2476, comma 3, cod. civ., sia al controllo giudiziale ex art. 2409 cod. civ., e non si vede ragione per negare lo stesso trattamento ai liquidatori pur in mancanza di una espressa previsione normativa