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Tribunale di Venezia, 19 Maggio 2025, n. 2486/2025

Divieto di assistenza finanziaria: nullità delle garanzie atipiche e sorte del contratto di finanziamento cui accedono

Tribunale di Venezia, 19 Maggio 2025, n. 2486/2025
Divieto di assistenza finanziaria: nullità delle garanzie atipiche e sorte del contratto di finanziamento cui accedono

L’art. 2358, comma 7, c.c. – applicabile anche alle società cooperative – che prevede che la società non possa accettare azioni proprie in garanzia (c.d. divieto di assistenza finanziaria) deve ritenersi imperativa, in quanto posta a tutela dell’effettività del capitale sociale, con la conseguenza che la sua violazione determina la nullità dell’atto di concessione delle azioni in garanzia ai sensi dell’art. 1418 c.c.. La ratio della norma induce a ritenere che la stessa sia applicabile non solo alle garanzie c.d. tipiche, come il pegno, ma anche a tutti quei negozi che ne realizzino, in concreto, la medesima funzione, ossia che assicurino l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento concluso dalla società e rafforzino l’aspettativa di quest’ultima, consentendo alla società soddisfarsi in qualsiasi modo su azioni da lei emesse e di titolarità del debitore o di un terzo per l’ipotesi in cui il debitore si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento [nella specie, in applicazione del suddetto principio, è stato ritenuto nullo l’atto di ritenzione e compensazione in forza del quale la banca finanziatrice poteva disporre o chiedere il realizzo delle azioni depositate presso la medesima e compensare così il credito per il finanziamento erogato con il ricavato delle operazioni di disposizione dei titoli, realizzando direttamente la propria pretesa].
La nullità dell’atto di concessione della garanzia non comporta la nullità del contratto di finanziamento a cui la garanzia accede. Poiché il negozio di garanzia è accessorio rispetto al contratto di mutuo, il collegamento contrattuale non è bilaterale. Il collegamento opera unilateralmente, nel senso che la nullità del mutuo comporta la nullità del negozio accessorio, mentre la nullità di quest’ultimo non comporta invece la nullità del negozio principale, per cui la caducazione del negozio  di garanzia non comporta nullità del contratto di mutuo.

Data Sentenza: 19/05/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Fabio Doro
Registro: RG 10426 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 09/02/2026
Massima a cura di: Matteo Tassi
Matteo Tassi

Matteo Tassi - Avvocato in La Spezia e in Bologna - Docente a contratto di Diritto Commerciale SSPL - Università di Parma - Laurea magistrale in giurisprudenza summa cum laude presso Università degli Studi di Parma - Master in Diritto e Gestione della proprietà industriale presso Luiss School Of Law

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