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Tribunale di Bologna, 23 Settembre 2024

Successione mortis causa di azioni e nomina del rappresentante comune

Tribunale di Bologna, 23 Settembre 2024
Successione mortis causa di azioni e nomina del rappresentante comune

In caso di partecipazione sociale caduta in eredità, i coeredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario, sono legittimati ad agire per la nomina del rappresentante comune, perché il chiamato, ai sensi degli artt. 486 e 460 c.c., può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, tra i quali va inquadrata la presente azione.
La presenza di un esecutore testamentario non esclude necessariamente il diritto dei coeredi contitolari della quota di nominare un rappresentante comune. Ai sensi dell’art. 703 c.c., l’esecutore testamentario amministra la massa ereditaria, al fine di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. L’amministrazione della massa ereditaria dunque non è il fine, ma il mezzo della sua attività, e il potere di gestione non coinvolge necessariamente tutta la massa, ma solo quella parte di essa che serve ad attuare le disposizioni del testatore. Tale conclusione trova conferma nell’art. 707 c.c., che prevede che l’esecutore testamentario consegni all’erede i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.

Data Sentenza: 23/09/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro: RVG 7063 / 2024
Allegato:
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Data: 16/02/2026
Massima a cura di: Luigi A. Stabile
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