Il sequestro giudiziario può essere concesso nell’ambito di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando sia esperita azione di rivendica, ma anche in ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta, alla luce di un’interpretazione estensiva del termine “possesso” contenuto all’articolo 670 c.p.c., ricomprendendone anche l’accezione di “detenzione”.
Di conseguenza, legittimati a chiedere il sequestro giudiziario non sono soltanto i titolari dei diritti reali, ma anche i titolari di diritti personali relativi a beni mobili o immobili, poiché la controversia sulla proprietà o sul possesso può sussistere anche quando si tratti di azioni personali aventi ad effetto la restituzione della cosa da altri detenuta.
A tal proposito è opportuno rimarcare la funzione conservativa della misura cautelare in commento, la quale è volta a garantire la fruttuosità dell’azione di merito instaurata e sotto tale profilo, quindi, può sussistere il nesso di strumentalità tra il sequestro giudiziario delle quote sociali e l’azione di merito volta al trasferimento coattivo delle stesse, sicché si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso ex art. 670 c.p.c., non soltanto quando siano o saranno esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un’azione contrattuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione di un bene, nonché il potere del giudice di realizzare l’effetto traslativo con sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c.