L’eccezione di compromesso ha natura processuale e integra una questione di competenza; ai sensi degli artt. 38 e 819ter c.p.c. deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, restando altrimenti esclusa la competenza arbitrale con riguardo alla controversia decisa in giudizio.
La competenza arbitrale, fondandosi sulla volontà delle parti, non è assimilabile alla competenza funzionale e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 38, co. 3, c.p.c., essendo consentito alle parti, con condotte processuali convergenti, escluderla mediante instaurazione del giudizio ordinario e mancata proposizione dell’eccezione.
In applicazione dell’art. 819ter, co. 2, c.p.c. – a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 223/2013) – è applicabile la translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo, tanto quando il giudice ordinario declini la competenza in favore degli arbitri quanto nell’ipotesi inversa.
La regola di cui all’art. 38, co. 2, c.p.c., relativa all’adesione all’indicazione del giudice territorialmente competente, non risulta applicabile all’eccezione di competenza arbitrale. Ne consegue che il giudice è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali limiti alla compromettibilità in arbitri della controversia, anche rilevabili d’ufficio.
La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri “qualunque controversia” tra società e amministratori, relativa a rapporti riferibili alla vita sociale, ricomprende anche le controversie aventi ad oggetto i compensi dovuti all’amministratore unico, ove inerenti al rapporto sociale e a diritti disponibili.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove sia accolta l’eccezione di compromesso e dichiarata la competenza arbitrale, la decisione deve essere assunta con sentenza, e non con ordinanza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la revoca del decreto per ragioni di rito (quale la declaratoria di competenza arbitrale) comporta la soccombenza dell’opposto, avuto riguardo all’esito complessivo della controversia. L’eventuale adesione dell’opposto all’exceptio compromissi rileva, al più, ai fini della quantificazione delle spese, ma non incide sull’an della soccombenza.