Le opere del disegno industriale, destinate ad una produzione seriale già nella fase progettuale, sono oggetto della tutela del diritto d’autore soltanto qualora presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Il carattere creativo è rinvenibile laddove le forme costituiscano una personale rappresentazione dell’autore; il carattere artistico si risolve, invece, in un’originalità più spiccata rispetto alle forme simili presenti sul mercato, con una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera. Affinché sussistano i presupposti per l’operatività della tutela autoriale, non è sufficiente che parte attrice, sulla base di una ricostruzione storica e pubblicitaria dell’azienda, affermi che l’accostamento dei soggetti e delle gradazioni di colori sia espressione di una personale interpretazione artistica dell’autore; occorre, altresì, che siano allegati e provati una serie di indicatori obiettivi, tra cui, in particolare, il riconoscimento collettivo, soprattutto negli ambienti culturali ed istituzionali.
È configurabile la responsabilità per il compimento di atti di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., quando emerge ictu oculi, dal confronto tra prodotti, che vi sia stata la riproduzione non isolata delle soluzioni di disegno e di colore, in modo tale da rendere non sostenibile, sotto il profilo matematico probabilistico, che si sia trattato di una sorta di mera coincidenza. Tale pluralità di atti di riproduzione consente di ritenere integrata una condotta contraria alla correttezza professionale, in quanto permette all’autore della stessa di trarre vantaggio dall’uso di una serie di disegni già realizzati da altri, senza apportare nessuno sforzo economico e organizzativo o alcuna apprezzabile modifica.