La simulazione assoluta della donazione di azioni, quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 2724 c.c., può essere provata tanto per via testimoniale quanto tramite presunzioni. L’accordo simulatorio, pur essendo riconducibile ai patti per i quali opera il limite all’ammissibilità della prova testimoniale, non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, il che consente di superare il divieto discendente dagli articoli 2722 e 2729 c.c. Il documento, non contestato, nel quale è contenuta la dichiarazione della natura simulata della donazione e che reca la sottoscrizione della persona contro la quale è prodotto, seppur privo di data, è idoneo a costituire quel principio di prova per iscritto che consente di provare la simulazione assoluta anche tramite presunzioni.