I diritti sottesi allo scioglimento ed alla liquidazione di una società di capitali, essendo posti a presidio di interessi generali, hanno natura indisponibile; ne deriva che l’atto di nomina del liquidatore, essendo un atto organizzativo che ugualmente attiene ad interessi superindividuali della società, non è suscettibile di arbitrato.
]Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria competenza in ordine al procedimento di volontaria giurisdizione instaurato dai soci con ricorso proposto ex art. 2487, II co., c.c., ritenendo non evocabile la competenza arbitrale nel procedimento de quo anche in considerazione della genericità della formulazione della clausola compromissoria inserita nello statuto, riferita soltanto agli eventuali diritti controversi tra i soci e la società e non anche agli eventuali procedimenti instaurati].