In sede di reclamo avverso i provvedimenti cautelari, devono ritenersi irrilevanti, anche qualora siano fondati, i motivi afferenti la nullità del provvedimento emesso in primo grado per difetto del contraddittorio, nonché per violazione del termine assegnato dal Giudice di prime cure per la notifica del provvedimento medesimo, dal momento che la proposizione del reclamo stesso, ripristina il contraddittorio, vieppiù ove siano formulate dal reclamante difese anche in punto di merito.
La dichiarazione con cui il fiduciario ammette che le quote allo stesso intestate siano in realtà di titolarità del fiduciante, di cui costituisce un mero prestanome, e con cui il primo si impegna a ritrasferire le quote così detenute a semplice richiesta del secondo– in favore di costui o di terzi da questi indicati -, risulta avere efficacia di promessa di pagamento ex art. 1988 c.civ. con la funzione di dispensare “colui a favore del quale è fatta dell’onere di provare il rapporto fondamentale”, la cui esistenza, pertanto, è presunta fino a prova contraria, non essendo necessaria la forma scritta ad susbstantiam per la validità del patto fiduciario. Una volta resa una dichiarazione scritta di tale tenore, il dichiarante è onerato a dare eventualmente prova contraria dell’esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del patto, così come dei suoi limiti e contenuto, se difformi da quanto promesso o riconosciuto.
Quando il reclamo è respinto integralmente, il reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato. Infatti, l’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 155, riferendosi in termini ampi alle “impugnazioni” deve trovare applicazione anche ai reclami cautelari, i quali, proprio ai fini della disciplina del Contributo Unificato, sono considerati strumenti di impugnazione.