Quale che sia la corretta qualificazione dell’accordo intercorso tra le parti, la coercibilità ai sensi dell’art. 2932 c.c. dell’obbligo di trasferimento presuppone comunque che l’obbligo sia determinato o determinabile nei suoi elementi essenziali e in particolare nell’ammontare del prezzo, perché la sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. deve attuare la volontà già manifestata delle parti. In difetto di tale essenziale elemento, non può dirsi sorto un obbligo di trasferimento coercibile.