Qualora all’atto del recesso di un socio da una società semplice si conviene “l’accollo” delle passività, tale accordo non costituisce un trasferimento di passività dalla società al socio receduto ma una mera regolamentazione dei rapporti tra soci all’atto del recesso. Le passività della società, pur se maturate in epoca precedente il recesso, rimangono in capo alla società semplice, sicché quest’ultima è tenuta ad adempiere al pagamento di un debito con conseguente estinzione. La responsabilità degli ex soci illimitatamente responsabili nei confronti dei terzi è una responsabilità sussidiaria, mentre gli accordi conclusi tra gli ex soci in sede di recesso hanno meramente valenza interna.