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Tribunale di Bologna, 3 Dicembre 2024, n. 3143/2024

Con il fallimento della società il titolare dell’azione di responsabilità di cui all’art. 2476 c.c. diviene esclusivamente il curatore

Tribunale di Bologna, 3 Dicembre 2024, n. 3143/2024
Con il fallimento della società il titolare dell’azione di responsabilità di cui all’art. 2476 c.c. diviene esclusivamente il curatore

L’articolo 2476, comma 3, del c.c. attribuisce al socio della società a responsabilità limitata la legittimazione a proporre azione di responsabilità contro amministratori o liquidatori, indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta. Tuttavia, una volta sopravvenuto il fallimento della società, la legittimazione dell’azione di responsabilità spetta in esclusiva al curatore – ai sensi dell’art. 146, comma 2, legge fallimentare, venendo in essa assorbita quella, straordinaria, già di spettanza dei soci. Ne consegue che con il fallimento della società il solo titolare dell’azione sociale di cui all’art. 2476 c.c. diviene il curatore: la legittimazione è esclusiva e con essa non concorrono né quella dei creditori sociali né quella dei soci.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 03/12/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro: RG 9862 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/01/2026
Massima a cura di: Stefano Seminara
Stefano Seminara

Laureato con Lode presso Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Avvocato del foro di Milano. Collaboratore presso la sede di Milano di Bureau Plattner dove mi occupo principalmente di Diritto Commerciale e Societario. Appassionato, tra varie materie, anche di Influencer Marketing Law.

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