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Tribunale di Ancona, 20 Gennaio 2025, n. 79/2025

Inconfigurabilità dell’interposizione fittizia nell’atto costitutivo di società di capitali

Tribunale di Ancona, 20 Gennaio 2025, n. 79/2025
Inconfigurabilità dell’interposizione fittizia nell’atto costitutivo di società di capitali

Non è giuridicamente configurabile l’azione di simulazione relativa dell’atto costitutivo di società di capitali con cui si faccia valere l’interposizione fittizia dei soci che risultano aver sottoscritto il capitale sociale della società e ciò in ragione dell’inderogabile principio della tutela dei terzi di fronte alla apparenza del diritto come risulta dal sistema di pubblicità legale costituito dal registro delle imprese. Il contratto sociale, infatti, non è mero atto interno tra soci, ma è destinato ad incidere nella sfera dei terzi estranei contraenti e, pertanto, dopo l’iscrizione di un ente dotato di autonoma personalità giuridica non può avere rilevanza alcuna divergenza tra la reale volontà dei contraenti e le risultanze della pubblicità legale. L’eventuale pactum fiducia tra il socio e un terzo ha rilevanza solo tra detti soggetti, ma solo il fiduciario può essere considerato socio. In ogni caso, la domanda volta all’accertamento dell’interposizione fittizia è diversa da quella volta all’accertamento dell’interposizione reale in quanto fondata su fatti differenti e il giudice non può pronunciarsi sulla seconda ove non sia stata proposta tempestivamente.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 20/01/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maria Federica Minervini
Registro: RG 5858 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 08/01/2026
Massima a cura di: Martina Lonati
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