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Tribunale di Ancona, 24 Luglio 2025

Della revoca di amministratori / liquidatori successivamente alla iscrizione a Registro Imprese della decisione di accesso a uno strumento di regolazione della crisi

Tribunale di Ancona, 24 Luglio 2025
Della revoca di amministratori / liquidatori successivamente alla iscrizione a Registro Imprese della decisione di accesso a uno strumento di regolazione della crisi

La ratio dell’art. 120-bis, comma 4°, CCII, si rinviene nella prospettiva di assegnare in modo esclusivo agli amministratori/liquidatori la competenza sull’accesso ad uno degli strumenti di risoluzione della crisi (art. 120-bis, comma 1°, CCII), in tal modo si intende limitare o escludere qualsiasi ingerenza dei soci che possa, in qualche modo, ostacolare il risanamento, subordinando la stessa revoca degli amministratori non già ad una qualsiasi deliberazione assembleare incidente sulla loro rimozione, ma alla ricorrenza di una “giusta causa” sottoposta alla successiva e determinante valutazione del tribunale. Orbene, in questo contesto, resta evidente che una delibera assembleare che si limiti a revocare l’amministratore, pur in presenza di una ritenuta giusta causa (in assenza del necessario provvedimento del Tribunale), e contemporaneamente nomini un nuovo amministratore con piene funzioni, finisce per creare in concreto un “ostacolo” al processo di ristrutturazione, posto che le azioni dell’amministratore revocato (con revoca non ancora assentita dall’autorità giudiziaria) potrebbero restare in contrasto con quelle assumibili dal nuovo amministratore, con evidente confusione e possibile pregiudizio per gli obiettivi di superamento della crisi. Solo con l’intervenuta assentita revoca per giusta causa, come disposta dal tribunale – in perfetta sintonia con la disciplina della revoca dei sindaci – si realizzano gli effetti della nomina del nuovo amministratore e/o liquidatore, non prima, e ciò vale non solo nel rapporto con i terzi, ma pure in relazione alle dinamiche interne della società, in quanto tali sottratte alla libera determinazione dei soci. Una volta definito lo strumento di regolazione della crisi, il riparto di competenze e l’equilibrio interno tra l’organo gestorio e quello assembleare viene ristabilito, così come viene meno quell’ulteriore forma di “tutela rafforzata” delle delibere di revoca degli amministratori consistente nel vaglio del Tribunale delle Imprese.
Così sinteticamente tratteggiata la ratio della norma, sebbene il quarto comma dell’art. 120 bis CCII faccia espresso riferimento – come termine finale di applicazione- alla omologazione, appare evidente che la tutela rafforzata delle delibere di revoca dell’organo amministrativo cessi anche nelle ulteriori ipotesi di definizione del procedimento di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e, quindi, anche nel caso di apertura della liquidazione giudiziale della società in crisi. Del resto, la disposizione derogatoria delle regole di diritto comune societario finalizzata al risanamento dell’impresa non troverebbe alcuna giustificazione nel caso di liquidazione giudiziale. Pertanto, sebbene l’art. 120 bis, comma 4, CCII faccia espresso riferimento in proposito alla sola omologazione, la tutela rafforzata delle delibere di revoca dell’organo amministrativo cessa altresì con l’adozione degli altri provvedimenti che chiudono la fase di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e, quindi, per quanto si riferisce al caso della liquidazione giudiziale, in corrispondenza della relativa sentenza di apertura. Conseguentemente, una volta intervenuta quest’ultima, il riparto di competenze tra l’organo gestorio e quello assembleare viene ripristinato, così come viene meno il vaglio giudiziario sulle delibere di revoca degli amministratori.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 24/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Corinaldesi
Relatore: Gabriella Pompetti
Registro: RG 3367 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 14/05/2026
Massima a cura di: Vincenzo Roberto Palmisano
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