Nel segno complesso la capacità distintiva non deve essere valutata in senso atomistico, mediante l’esame dei singoli elementi che lo compongono ritenuti di per sé privi di capacità distintiva, bensì attraverso una valutazione complessiva dell’attitudine individualizzante dell’intero segno.
Il marchio deve essere considerato come una fattispecie unitaria anche quando sia composto da più elementi; pertanto, la presenza all’interno di un marchio complesso di un elemento privo di capacità distintiva non ne determina la nullità ove altri elementi del segno risultino idonei a conferirgli carattere distintivo complessivo.
L’ordinamento non ammette la possibilità di dichiarare la nullità parziale di un marchio per difetto di capacità distintiva riferito a uno soltanto degli elementi che lo costituiscono, essendo la nullità parziale configurabile esclusivamente con riguardo all’estensione merceologica del segno, come espressamente previsto dall’art. 27 c.p.i., che consente la declaratoria di nullità soltanto in relazione a una parte dei prodotti o dei servizi rivendicati.