In applicazione del principio secondo cui nella società a responsabilità limitata l’esclusione del socio ex art. 2473 bis c.c. è consentita solo laddove un’apposita previsione di giusta causa sia espressamente indicata nell’atto costitutivo e sia dotata del carattere di specificità, deve ritenersi invalida la delibera di esclusione del socio attinto da provvedimento antimafia interdittivo, qualora tale ipotesi non sia contemplata nello statuto sociale, nell’ambito delle specifiche ipotesi di esclusione del socio ai sensi del citato art. 2473 bis c.c.
Ai fini della valutazione del periculum, non può essere invocata, ai sensi dell’art. 2378 c.c., la comparazione con il più grave pregiudizio che la società potrebbe subire con la reintegrazione del socio escluso, nei casi in cui lo statuto sociale non prevede tassativamente il rimedio dell’esclusione del socio.