Affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una res dubia e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall’altro, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, cui si riferisce il primo comma dell’art. 1965 c.c., le quali devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già ai diritti spettanti a ciascuna delle parti. Dunque, può considerarsi transattivo l’accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali.
L’art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullità (comma 1), e l’annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda (comma 2). Poiché, ai sensi dell’art. 1418, co. 2, c.c., l’illiceità del contratto consegue solo all’illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un’indagine volta a stabilire se l’assetto d’interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere, anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo.
Alla società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 c.c. deve riconoscersi la piena legittimazione ad agire per i danni subiti in quanto detta norma, nel garantire uno strumento di tutela tipizzato in favore dei soci e dei creditori sociali della società eterodiretta, non esclude l’applicazione dei principi generali in tema di responsabilità extracontrattuale; tale conclusione risulta confermata dal terzo comma dell’art. 2497 c.c., che subordina l’azione dei soci e dei creditori sociali contro la holding alla mancata soddisfazione da parte della società eterodiretta, la quale se non avesse la possibilità di agire, patirebbe un duplice danno: quello derivante dall’eterodirezione e quello nascente dalla soddisfazione dei propri soci e creditori sociali ex art. 2497 c.c..