Affinché si configuri la fattispecie di cui al n. 2 dell’art. 2598 c.c. è necessaria una effettiva divulgazione della notizia ad una pluralità di persone che non è configurabile nell’ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori. È inoltre possibile affermare che la concorrenza denigratoria o screditante di cui al n. 2 dell’art. 2598 c.c. è configurabile allorquando la comunicazione possa raggiungere più soggetti ed abbia contenuto diffamatorio.
Affinché si configuri la responsabilità di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c. deve essere data la prova della consapevolezza da parte del diffidante della assoluta infondatezza dell’atto di diffida che si palesi come idoneo a cagionare danno all’azienda nei confronti della quale esso viene mosso, in forza di una presunta pretesa brevettuale relativa al prodotto oggetto della contestata produzione e commercializzazione. Inoltre, la condotta deve essere affetta da dolo o colpa, avere carattere obiettivamente denigratorio ed essere idonea ad arrecare pregiudizio all’azienda concorrente. Non sussiste, invece, la responsabilità qualora il comportamento del diffidante sia mantenuto nei limiti necessari alla tutela del diritto di privativa e sia legittimato dall’esistenza di tale diritto e dalla validità dello stesso.