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Tribunale di Bologna, 1 Agosto 2024, n. 2275/2024

L’approvazione di bilanci irregolari non integra la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598, comma 3, c.c.

Tribunale di Bologna, 1 Agosto 2024, n. 2275/2024
L’approvazione di bilanci irregolari non integra la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598, comma 3, c.c.

La concorrenza sleale ex art. 2598, comma 3, c.c. può configurarsi anche mediante la violazione di norme imperative, ma non ogni violazione di tali norme integra automaticamente concorrenza sleale. Affinché la trasgressione rilevi ai fini della concorrenza sleale, è necessario che essa si concretizzi in un comportamento concorrenziale e affinché si qualifichi come professionalmente scorretto è necessario che sia usata come mezzo al fine e incida direttamente sull’assetto del mercato. L’approvazione di bilanci irregolari, di per sé, non rappresenta un atto di concorrenza e, in mancanza di una finalizzazione diretta e funzionale al conseguimento di un vantaggio competitivo a danno dei concorrenti, non è riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 2598, comma 3, c.c. Eventuali benefici sul piano concorrenziale risultano pertanto irrilevanti, trattandosi di effetti meramente indiretti derivanti da scelte contabili perseguenti finalità diverse e più ampie.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 01/08/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vittorio Serra
Registro: RG 7700 / 2020
Allegato:
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Data: 11/03/2026
Massima a cura di: Vittoria Aime
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