Nel caso in cui siano poste in essere condotte di concorrenza sleale queste possono al contempo dar luogo a responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. La responsabilità contrattuale può derivare tanto da un patto di non concorrenza contenuto in un contratto di mandato di conferimento di incarico di agente, ove la clausola rispetti i requisiti di cui agli artt. 2596 c.c. e 1751 bis c.c., quanto da un accordo di collaborazione con altra società in cui sia previsto il divieto ai contraenti di indirizzare proposte alla clientela dell’altra parte. La responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. per sviamento di clientela sussiste solo allorquando il tentativo del concorrente di sviare la clientela, che di per sé rientra nel normale gioco della concorrenza, avviene sfruttando mezzi contrari alla correttezza professionale, subdoli e ingiusti, sfruttando indebitamente le informazioni riservate di proprietà dell’altra parte. E ciò si può desumere che avvenga allorquando la perdita di clientela a favore dell’altra parte abbia caratteri di sistematicità e sia quantitativamente molto rilevante. In questi casi il danno va parametrato alla proiezione dei ricavi perduti negli esercizi successivi dalla parte che ha subito lo sviamento di clientela.