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Tribunale di Bologna, 31 Luglio 2024, n. 2251/2024

Sviamento di clientela tra patto di non concorrenza e illecito extracontrattuale

Tribunale di Bologna, 31 Luglio 2024, n. 2251/2024
Sviamento di clientela tra patto di non concorrenza e illecito extracontrattuale

Nel caso in cui siano poste in essere condotte di concorrenza sleale queste possono al contempo dar luogo a responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. La responsabilità contrattuale può derivare tanto da un patto di non concorrenza contenuto in un contratto di mandato di conferimento di incarico di agente, ove la clausola rispetti i requisiti di cui agli artt. 2596 c.c. e 1751 bis c.c., quanto da un accordo di collaborazione con altra società in cui sia previsto il divieto ai contraenti di indirizzare proposte alla clientela dell’altra parte. La responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. per sviamento di clientela sussiste solo allorquando il tentativo del concorrente di sviare la clientela, che di per sé rientra nel normale gioco della concorrenza, avviene sfruttando mezzi contrari alla correttezza professionale, subdoli e ingiusti, sfruttando indebitamente le informazioni riservate di proprietà dell’altra parte. E ciò si può desumere che avvenga allorquando la perdita di clientela a favore dell’altra parte abbia caratteri di sistematicità e sia quantitativamente molto rilevante. In questi casi il danno va parametrato alla proiezione dei ricavi perduti negli esercizi successivi dalla parte che ha subito lo sviamento di clientela.

Data Sentenza: 31/07/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro: RG 19884 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 11/03/2026
Massima a cura di: Martina Lonati
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