L’opposizione alla fusione, ai sensi dell’art. 2503, comma 2, c.c., è uno strumento preventivo concesso ai creditori sociali per impedire che questi possano ricevere dalla fusione un pregiudizio alla loro aspettativa di soddisfazione del credito. Sono legittimati a opporsi alla fusione i titolari di un diritto di credito, la cui fonte risiede in un fatto costitutivo già realizzatosi alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese o della pubblicazione del progetto di fusione, ex art. 2501ter, comma 3, c.c.
In fase cautelare, il pregiudizio alle ragione creditorie del creditore opponente deve essere bilanciato con l’eventuale: a) incertezza del credito stesso; b) esistenza di altri debitori solidali; c) maturazione di eccedenze finanziarie, sulla base delle proiezioni dei flussi di cassa, ritenute idonee a fronteggiare i vari debiti della società derivanti dalla fusione.