In tema di evocazione illecita di una Indicazione Geografica Protetta (IGP), il concetto di evocazione comporta un giudizio sulla fattispecie concreta, diretto a valutare l’idoneità del segno contestato a evocare o, quantomeno, a connettersi con la denominazione protetta (nello specifico, con l’origine geografica della stessa, con la reputazione o con le caratteristiche del prodotto ad esso associato).
E dunque, per accertare l’esistenza di un’evocazione è essenziale che il consumatore stabilisca un collegamento tra le denominazioni utilizzate per designare il prodotto in questione e l’IGP, e, tale valutazione può essere compiuta unicamente facendo riferimento alla percezione del consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Ne discende che tale giudizio spetta al giudice nazionale, essendo il solo idoneo a poter compiere una valutazione globale che tenga conto dell’insieme dei diversi elementi della denominazione registrata, comprese anche le similarità fonetiche e visive.
La tutela della IGP rileva unicamente con riguardo alla parte geografica della denominazione. Sicché l’evocazione illecita può sussistere ove essa investa gli elementi protetti. [nel caso di specie l’indicazione di “aceto balsamico” è stato considerata lecita e non evocativa della IGP dell’aceto balsamico di Modena].